20 Giugno 2024
Tutti conosciamo o abbiamo sentito parlare dei buoni postali, anche solo per il fatto che i nostri nonni o i genitori ce li hanno regalati con la promessa di riscuoterli solo al raggiungimento della maggiore età. E così è accaduto per tante persone. Cosa sono? I buoni postali fruttiferi sono strumenti di investimento a basso rischio in quanto emessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato Italiano, e collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.a. Dopo l’entrata in vigore del Decreto ministeriale del 19/12/2000 non è stato più obbligatorio che sul Buono fossero indicati il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario. Al sottoscrittore del buono, tuttavia, Poste Italiane doveva consegnare, unitamente al titolo, il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Tale obbligo di trasparenza risulta fondamentale per garantire che il sottoscrittore abbia ben chiara la scadenza del titolo e non incorra nella sua prescrizione. Infatti, l’art. 8 del predetto decreto stabilisce che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Quindi i titolari del buono devono essere chiaramente informati sulla scadenza e, qualora ciò non accada, hanno senz’altro diritto, quanto meno, al risarcimento dei danni patiti. Nel corso degli anni si è verificato che Poste abbia ignorato l’obbligo di consegnare il Foglio Informativo, cosicchè, di fatto, i risparmiatori ignoravano soprattutto la data di scadenza del buono e molti di essi, quando si sono recati a riscuotere l’importo con gli interessi, hanno ricevuto una risposta negativa, con la motivazione che l’esercizio del loro diritto si era prescritto, ossia erano trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Molti si sono trovati in questa situazione e, attraverso le Associazioni dei Consumatori, hanno richiesto a Poste Italiane il rimborso della somma e, ottenuta la risposta negativa, hanno promosso ricorso all’ABF ( Arbitro Bancario Finanziario) che ha sempre emesso rigettato la richiesta di rimborso, adducendo, appunto, l’intervenuta prescrizione del titolo, non ritenendo sussistere alcun divieto dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari ( Poste Italiane) e clienti. Della questione è stata interessata anche la FEDERCONSUMATORI – SPORTELLO DI TERAMO, alla quale si sono rivolti alcuni risparmiatori, i quali hanno promosso un’azione civile di risarcimento danno nei confronti di Poste Italiane, per il tramite di un Legale. Sono recentissime le tre decisioni del GIUDICE DI PACE DI TERAMO con le quali Poste Italiane è stata condannata al rimborso in favore del risparmiatore non solo del capitale portato dal buono, ma anche degli interessi che il titolo avrebbe maturato alla sua scadenza e su detta somma va calcolata la rivalutazione monetaria e gli ulteriori interessi sino al pagamento. Il Giudice ha riconosciuto che esiste un onere preciso e normativamente previsto a carico di Poste, che è tenuto per legge a consegnare al contraente-risparmiatore un foglio, denominato Foglio Informativo Analitico, contenente le caratteristiche dell'investimento al momento della sottoscrizione del buono, onere rispetto al quale la società Poste Italiane è rimasta inadempiente. E tale adempimento è essenziale.